Aias Bologna Onlus
english version
english version
logo comitato regionale
Comitato Regionale AIAS dell'Emilia Romagna


Logo Forum Terzo Settore di Bologna LogoEASPD Improving Services Improving Lives

Associazione - Statuto

TITOLO I
GENERALITA'- DENOMINAZIONE - SCOPO

ART. 1
L'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) della Provincia di Bologna, costituita con atto del dott. Luciano Scudellari Notaio in Bologna in data 17 luglio 1987, registrato in Bologna in data 6 agosto 1987 con numero 13450, dispone di rinnovare il proprio Statuto nel rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione stessa e delle finalità perseguite.

ART. 2
L'Associazione è denominata Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) della Provincia di Bologna onlus, ed è giuridicamente riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, con Decreto Regione Emilia Romagna del 9 maggio 1988 n. 276 (pubblicato su Boll. Uff. n. 107 del 21.12.1988).
L'Associazione utilizza obbligatoriamente nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
La sede è situata in Bologna, via Ferrara n. 32. Il trasferimento della sede in altra via o luogo del medesimo Comune non implica una modificazione statutaria.

ART. 3
L'Associazione si è costituita per svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare di quelle affet-te da patologie encefaliche ogni possibile azione che mira alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi, e fa proprie le finalità stabilite dallo Statuto sociale dell'A.I.A.S., Associazione Italiana Assistenza Spastici con sede in Roma, alla quale aderisce.
L'A.I.A.S. della Provincia di Bologna svolge, senza scopo di lucro ed ispirandosi a criteri esclusivamente solidaristici, attività di assistenza sociale e socio sanitaria, socio-educativa e sanitaria a favore delle persone disabili e delle loro famiglie e si impegna altresì nella promozione di attività culturali, informative, formative, artistiche e di documentazione per lo sviluppo della cultura, dell'integrazione e della solidarietà, nei confronti della cittadinanza, delle associazioni e/o gruppi di volontariato, nonché a quanti altri si occupano di tematiche a carattere sociale.
L'A.I.A.S. della Provincia di Bologna può inoltre, tra le attività prevalenti:
  1. sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale, istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;
  2. istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;
  3. attivare e gestire servizi di trasporto per persone in situazione di handicap o di difficoltà sociali e quanti altri servizi alla persona utili ai soci o a persone in situazione di difficoltà sociale.

Può inoltre svolgere tra le attività marginali, senza scopo di lucro:

  1. promuovere e/o curare direttamente la formazione e l'aggiornamento dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; ge-stire anche in convenzione corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. del 31/10/1975 e successive modifiche e integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istru-zione o della Ricerca Scientifica o da altri enti;
  2. istituire e gestire scuole o corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti al proprio personale e/o ad operatori della scuola, della sanità e ad ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione e della migliore integrazione sociale della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento per la persona in situazione di handicap o di emarginazione sociale;

    E' fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi attività che non sia direttamente connessa alle suddette finalità.

ART. 4
L'Associazione, per svolgere in tutto o in parte le proprie attività, potrà prendere accordi, consorziarsi e collaborare, con altre Associazioni, Enti o Cooperative ed Organismi. Potrà, altresì, far parte di cooperative sociali di cui alla legge 381/91, di cooperative con finalità socio assistenziali e di associazioni senza fini di lucro, di rilevante interesse scientifico e sociale, operanti nel settore della disabilità.

TITOLO II
PATRIMONIO

ART. 5
L'Associazione ha autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Il proprio patrimonio è costituito dalle quote sociali, fissate nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, da lasciti, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari di privati o enti pubblici, economie di gestione, e da qualunque altra entrata. L'Associazione destina i beni e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal pre-sente Statuto.

ART. 6
In considerazione delle finalità solidaristiche perseguite dall'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate per legge, per statuto o per regolamento a favore di altre sezioni dell'A.I.A.S. costituite in ONLUS. Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7
Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8
L'Associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea degli associati, e la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee.
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

    Può essere istituita la Giunta esecutiva.

CAPO I
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 9
L'Assemblea è costituita da tutti gli associati dell'A.I.A.S. della Provincia di Bologna ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

  1. ASSEMBLEA ORDINARIA.
    L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria una volta l'anno, entro il 30 aprile, per:

    a) approvare la relazione del Presidente;
    b) approvare la relazione finanziaria dei Revisori dei Conti;
    c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'attività dell'Associazione, presentati dal Consiglio e vistati dai Revisori dei Conti;
    d) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale, il cui numero è determinato dal Consiglio Nazionale;
    e) deliberare su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio, sia di propria iniziativa che su segnalazione di almeno un decimo degli associati;
    f) eleggere ogni triennio, allo scadere delle cariche sociali, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
    g) approvare i regolamenti interni e le loro variazioni.

2. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno un decimo degli associati, non oltre trenta giorni dalla richiesta.
E' compito dell'assemblea straordinaria:
a) deliberare le modifiche statutarie e quant'altro stabilito dalla legge;
b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori, e la devoluzione del patri-monio secondo le disposizioni previste dal presente Statuto.

ART. 10
La convocazione dell'Assemblea dell'Associazione, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata dal Presidente e deve essere comunicata per iscritto, ad ogni avente diritto a parteciparvi, almeno quindici giorni prima della data fissata, con l'espressa indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'orario dell'adunanza.
Qualora si tratti di Assemblea per il rinnovo del Consiglio, la convocazione deve essere fatta almeno trenta giorni prima della data fissata.

ART. 11
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea gli associati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, che abbiano rinnovato il pagamento della quota sociale, e quindi il tesseramento, per l'anno in corso. Il rinnovo della quota sociale può aver luogo anche il giorno dell'Assemblea ordinaria, prima della costituzione della stessa.

ART. 12
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto a parteciparvi, e in seconda convocazione (che potrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima) qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età, espressamente anche per l'approvazione e le modificazioni statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione,.

ART. 13
Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto, può essere rappresentato mediante delega ad altro associato avente diritto al voto. Nessun intervenuto può avere più di due deleghe.

ART. 14
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti vengono effettuate a scrutinio segreto.
Per ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati riuniti in Assemblea Straordinaria, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

CAPO II
ASSOCIATI

ART. 15
Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che intendono fare proprie le finalità statutarie.
Per acquisire la qualità di Associato deve essere presentata domanda scritta all'A.I.A.S. della Provincia di Bologna, contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, la firma dell'interessato o di chi ne ha la procura e di un associato dell'A.I.A.S. di Bologna in veste di presentatore. L'ammissione degli associati è disposta dal Consiglio Direttivo.
L'iscrizione si intende effettuata a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi indicate nell'art. 17 del presente Statuto.

ART. 16
Gli Associati hanno diritto e dovere di partecipare attivamente e pienamente alla vita associativa, nelle forme e con le modalità stabilite dallo Statuto e dalle eventuali disposizioni regolamentari.
Gli associati, in osservanza di quanto prescritto nello Statuto, nelle disposizioni e nei regolamenti adottati in sua esecuzione, sono tenuti a concorrere al perseguimento degli scopi associativi. Sono altresì tenuti al rispetto delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ed al versamento della quota sociale annua.

ART. 17
La qualità di Associato, oltre che nei casi di legge, si perde nei seguenti casi:
a) per recesso volontario;
b) per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto e dalle disposizioni e dai regolamenti adottati in sua esecuzione;
c) per gravi inadempienze agli obblighi sociali;
d) per azioni e/o comportamenti idonei a pregiudicare l'immagine e/o le finalità dell'Associazione.
Le ipotesi di decadenza per esclusione previste dalle lettere b) c) e d ) sono deliberate dal Consiglio direttivo.
L'Associato che non provvede a rinnovare annualmente la propria adesione alla Associazione (con il pagamento della quota sociale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo) deve intendersi decaduto di diritto.

CAPO III
CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18
Il Consiglio Direttivo è formato da almeno cinque membri, di cui uno ne è il Presidente, tra i quali devono essere presenti un disabile ed un genitore di disabile. Possono essere eletti in Consiglio tutti i soci maggiorenni della Associazione che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 19
Il Consigliere che per tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni del Consiglio è considerato dimissionario, ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.
La medesima procedura è seguita nel caso di dimissioni espresse del Consigliere.
Le relative delibere sono adottate dal Consiglio Direttivo.

ART. 20
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno ogni tre mesi, e comunque tutte le volte che sia ritenuto utile dal Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione del Consiglio è fatta mediante comunicazione scritta.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 21
Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Collegio dei Revisori con funzioni consultive, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.
Il Consiglio può avvalersi della competenza di consulenti ed esperti per la risoluzione di specifiche problemati-che, i quali partecipano alle riunioni con funzioni puramente consultive.

ART. 22
Il Consiglio elegge tra i Consiglieri il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.
Il Consiglio può eleggere la Giunta Esecutiva.

ART. 23
Il Consiglio Direttivo:
- provvede allo sviluppo ed indirizzo generale della Associazione;
- attua i deliberati dell'Assemblea;
- sovraintende e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione;
- redige obbligatoriamente il bilancio preventivo e consuntivo dell'attività;
- predispone il programma di lavoro e delle attività per il nuovo anno sociale che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- redige i regolamenti interni che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina e definisce il trattamento economiconormativo del personale nonché l'organizzazione degli uffici.
Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Comitati da esso nominati, anche a carattere permanente, per le attività previste dallo Statuto e per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta dei fondi. La partecipazione ai Comitati ed alle loro attività è gratuita e non dà luogo ad emolumenti comunque de-nominati.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva, se istituita, al Presidente o ad un consigliere, determinando i limiti della delega con apposito provvedimento che identificherà la natura delle attribuzioni e poteri, la modalità di esercizio e la durata degli stessi.

CAPO IV
LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 24
La Giunta Esecutiva, nell'ipotesi in cui venga decisa dal Consiglio la sua istituzione, è composta da almeno tre membri. Sono membri di diritto il Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere.
L'appartenenza alla Giunta non comporta la liquidazione di alcun compenso o utile.

ART. 25
La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e le sue deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto.

ART. 26
La Giunta adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, in caso di urgenza adotta ogni altro provvedimento necessario nell'interesse dell'Associazione entro le competenze assegnate al Consiglio Direttivo. I provvedimenti adottati in via di urgenza devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. In caso di mancata ratifica questi ultimi provvedimenti sono inefficaci di diritto.

CAPO V
PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

ART. 27
Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne dirige i lavori, presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria, cura i rapporti esterni dell'Associazione.
In caso di urgenza può assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo. In questa ipotesi dovrà intervenire la ratifica dell'operato del Presidente nella prima riunione utile del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente può delegare ad un consigliere tutti i suoi poteri.

ART. 28
Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio, redige i verbali delle adunanze del Consiglio, della Giunta esecutiva se istituita e dell'Assemblea degli associati.

ART. 29
Il Tesoriere sovraintende all'amministrazione contabile e finanziaria dell'Associazione; è custode del patrimonio dell'Associazione, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

CAPO VI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 30
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente con votazioni a scrutinio segreto.
I Revisori vigilano sull'attività contabile della Associazione e redigono la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo secondo le prescrizioni indicate dall'art. 21 del presente Statuto.

ART. 31
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Revisore che per tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni del Collegio è considerato dimissionario, ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.
La medesima procedura è seguita nel caso di dimissioni espresse del Revisore.
Le relative delibere sono adottate dal Consiglio Direttivo della Associazione.


CAPO VII
ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32
Le procedure di elezione degli organi sociali sono disciplinate da apposito regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli Associati.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 33
Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere e Revisore dei Conti sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa delibera di approvazione del Consiglio. Sono da considerarsi nulle tutte le altre indennità eventualmen-te deliberate a favore di coloro che vengono investiti di cariche sociali.
Ciascuna delle cariche sociali, in considerazione del fatto che sono esercitate a titolo gratuito, indipendente-mente dall'intensità, dalla durata e dalle ore di prestazione, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'A.I.A.S.
Qualora un dipendente fosse eletto ad una carica sociale, dovrà optare o per la carica o per il rapporto di dipendenza.

ART. 34
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni dettate in mate-ria di associazioni dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative.

ART. 35
Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea degli Associati riuniti in seduta straordinaria.

ART. 36
Nel caso di scioglimento dell'A.I.A.S. della Provincia di Bologna, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In ogni caso il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto secondo le prescrizioni fissate dall'art. 7 del presente Statuto.

Ultimo aggiornamento: febbraio 2003

torna su